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Smaltimento toner, inkjet e computer

  Scarica il contratto per lo smaltimento dei rifiuti

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Dal 1997 a seguito del Decreto Ronchi (D. Lgs 05/02/1997 n. 22), i rifiuti informatici prodotti dalle aziende, sono stati classificati come rifiuti speciali, pertanto non assimilabili agli urbani.

 

Media Ufficio prevede, come risoluzione a tale problema, diversi tipi di contratto, con un numero diverso di ritiri e dimensioni Ecobox diverse, a seconda dei volumi di rifiuti prodotti che si intendono avviare alle fasi di recupero/smaltimento.

Abbiamo dunque previsto, l’installazione presso la Vostra sede di uno o più ECOBOX, il ritiro per mezzo di veicoli autorizzati, il rilascio del formulario e l’eventuale compilazione del registro di carico e scarico, grazie al personale specializzato.

Vi rammentiamo che le sanzioni previste, a carico del legale rappresentante dell’azienda, per chi non si attiene ad una corretta gestione dei rifiuti, non sono solo di tipo amministrativo, ma anche di tipo penale (vedi oneri, obblighi ed adempimenti sotto riportati), anche se ci preme maggiormente portare l’attenzione, sull’aspetto ecologico della questione!

Minor quantità di plastica viene distrutta da vari inceneritori (questa è la destinazione dei prodotti che eliminate nella normale gestione dei rifiuti), e più salubre sarà, sicuramente, l’atmosfera in cui viviamo.

 

 

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ONERI, OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI

DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI DI RIFIUTI

 L’art. 10 del D.Lgs 05/02/1997 n. 22, stabilisce che <<gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell’Allegato B...., e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti>>. Il medesimo articolo disciplina poi al comma 2 l’ordine di priorità tra le diverse opzioni che il produttore di rifiuti speciali ha a disposizione per assolvere ai propri obblighi di smaltimento.

 Con queste due disposizioni il legislatore ribadisce che il costo dello smaltimento deve essere sostenuto da chi produce o detiene il rifiuto, secondo il principio << chi inquina paga>>.

 L’art. 50 del D. Lgs. 05/02/1997 n. 22, stabilisce, fatto salvo quanto disposto dall’art. 51 comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43 comma 2, 44 comma 1 e 46 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,29 a 619,75 euro. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,82 a 154,94 euro.

1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all’art. 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 a 1.549,37 euro;

2. Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’art. 14, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui all’articoli 9 comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno.

Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell’obbligo non eseguiti.

 

L’art.51 del D. Lgs 05/02/1997 n. 22, stabilisce che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:

a)       con la pena dell’arresto da 3 mesi ad 1 anno, o con l’ammenda da 2.582,28 a 25.822,84 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b)       con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 2.582,28 a 25.822,84 euro se si tratta di rifiuti pericolosi;

2) Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 14, commi 1 e 2.

 

 

 

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